Emergenza COVID-19 - Nuove disposizioni a seguito dell'emanazione del DPCM del 26.04.2020.

Pubblicata il 02/05/2020
Dal 02/05/2020 al 24/07/2020

Con il presente avviso si pubblica Ordinanza del Sindaco n 29 del 02/05/2020 avente come oggetto.Emergenza COVID-19 - Nuove disposizioni a seguito dell'emanazione del DPCM del 26.04.2020. che riportiamo in sintesi di seguito.


IL SINDACO

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 26.04.2020, recante
ulteriori disposizioni attuative dei precedenti Decreti, per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella cosiddetta "fase due" (che si allega);
Preso atto delle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18
del 30.04.2020 e n. 20 del 01.05.2020 (che si allegano);
Richiamate le proprie Ordinanze:
ORDINA
a far data dal 4 maggio 2020, le proprie precedenti Ordinanze nn. 14, 17, 18, 19, 21, 25 e
26/2020 sono abrogate e sostituite, oltre che dalle disposizioni di cui al DPCM 26.04.2020 ed
alle Ordinanze contingibili ed urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 18 del 30.04.2020
e n. 20 del 01.05.2020, con le disposizioni che seguono:
chiusura della Biblioteca Comunale, del Teatro Tempio, del Museo San · Nicolò, del Museo
Sebastiano Guzzone, del Tesoro di Santa Maria della Stella, dell'Archivio Storico e del
Parco Archeologico di Santa Maria La Vetere;
· chiusura delle Sale e dei Circoli Ricreativi - Culturali presenti sul territorio comunale;
· apertura del Cimitero Comunale nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 a far data
da mercoledì 6 maggio 2020 e, in via straordinaria, domenica 10 maggio dalle ore 8,00
alle ore 13,00.
L'ingresso al Cimitero avverrà solo dal cancello principale di Largo Cappuccini.
E' assolutamente vietato l'ingresso con automezzi di qualsiasi tipo, ad eccezione dei
diversamente abili e/o fisicamente impediti muniti delle certificazioni come per legge.
Le Cappelle delle Confraternite potranno aprire alle seguenti condizioni:
- i rappresentanti legali delle Confraternite dovranno disporre la presenza di personale
all'ingresso di ogni Confraternita al fine di contingentare gli accessi, garantire il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e verificare che le persone siano munite
di mascherine e guanti di protezione;
- l'accesso alle Confraternite è consentito nella misura massima di tre persone ogni 40Mq di
superficie;
- dovranno essere differenziati, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita dalle
Confraternite.
- gli addetti, dovranno garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro fra le
persone in attesa di entrata.
- dovrà essere garantita la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza di almeno una volta al
giorno;
- dovranno essere messi a disposizione agli ingressi sistemi per la disinfezione delle mani.
I Rappresentanti legali delle Confraternite dovranno tassativamente presentare l'allegata
Dichiarazione Sostitutiva contenente le superiori condizioni.
In assenza non sarà autorizzata l'apertura delle Confraternite.
La mancata osservanza delle superiori disposizioni comporterà, oltre che la chiusura alla
fruizione della Confraternita, l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste
dalle leggi e regolamenti e punita con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo
di € 25,00 e un massimo di € 500,00 – a norma dell’art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca altra fattispecie di reato.
Resta inteso che gli atterramenti rimangono chiusi.
· In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett e) del DPCM 26.04.2020, rimane
chiuso il Parco Giochi di Viale Regina Margherita e l'area attrezzata per il gioco dei
bambini all'interno del Giardino Pubblico Vittorio Veneto (Villa Comunale), che sarà
opportunamente recintata al fine di interdirne la fruizione.
L'accesso del pubblico al Giardino Vittorio Veneto (Villa Comunale) è condizionato al
rigoroso rispetto del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, nonché
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (con il responsabile utilizzo dei
dispositivi di protezione in caso di prossimità fra persone);
· chiusura di tutti gli impianti sportivi di Viale Regina Margherita;
è consentita la fruizione dell'impianto di Piano Mole esclusivamente per l'attività sportiva
o motoria individuale purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno
due metri e, comunque, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett f) del citato DPCM;
sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, centri · di benessere;
· sono consentite le cerimonie funebri con le prescrizioni seguenti:
· la funzione si svolgerà presso il nuovo Ossario del Cimitero Comunale, con
l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici
persone, oltre al celebrante ed agli operatori dei servizi funebri;
· il feretro dovrà essere trasportato al Cimitero con il mezzo della Ditta incaricata senza
corteo al seguito;
· in ogni caso, debbono essere indossate mascherine e guanti di protezioni e rispettata
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
· E' consentito l'accesso ai luoghi di culto per la preghiera personale ed esclusivamente in
assenza di celebrazioni.
All'interno delle chiese, i parroci adotteranno misure organizzative tali da evitare gli
assembramenti, individuando percorsi differenziati di entrata e di uscita atti a garantire ai
frequentatori il distanziamento personale.
Per quanto concerne la sanificazione, la chiesa dovrà essere igienizzata regolarmente
mediante pulizia delle superfici e degli arredi con idonei detergenti ad azione antisettica.
All'ingresso delle chiese dovranno essere messi a disposizione sistemi per la disinfezione
delle mani.
In ogni caso, debbono essere indossate mascherine e guanti di protezione e rispettata
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
· restano aperte le farmacie, i tabaccai e le edicole;
· l'orario di chiusura serale delle farmacie ricadenti sul territorio comunale è anticipato alle
ore 19,00 fino a cessazione dell'emergenza da COVID-19 o, in ogni caso, fino a nuova
disposizione, assicurando che il servizio dovrà essere svolto a chiamata per le urgenze
dalla farmacia di turno.
Le farmacie, in coerenza con la Circolare dell’Assessore Regionale della Salute,
continueranno ad erogare i propri servizi mediante gli sportelli posti all’esterno della farmacia o
con la porta d’accesso chiusa, in deroga alla normativa vigente e senza alcun diritto addizionale
per l'utenza, qualora non fossero in grado, per ragioni strutturali, di poter adottare tutte le misure
previste dalle direttive nazionali finalizzate al contenimento del contagio del virus;
· le attività commerciali e le attività produttive autorizzate dal DPCM 26.04.2020 a
svolgere la propria attività, dovranno comunque osservare la chiusura dalle ore 20,00
alle ore 06 del giorno successivo;
· fermo restando quanto disposto dall'art. 1, co. 1, lett. i) del DPCM 26.04.2020 riguardo
alla chiusura delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo, per gli esercizi per i quali
non vige obbligo di chiusura e per i quali può essere ripresa la raccolta dei giochi e delle
scommesse per come indicato nella Determinazione del Direttore Generale dell'Agenzia
Dogane Monopoli n. 125127/RU del 23 aprile 2020 (che si allega), considerate le dimensioni
dei locali, al fine di garantire il distanziamento, è consentito l'accesso ai locali di una
persona per volta munita di mascherina e guanti di protezione, oltre alla presenza di un
massimo di due operatori.
Dovranno, comunque, essere rispettate le misure previste dall'Allegato 5 del DPCM
26.04.2020;
· in esecuzione dell'art. 1, co. 1, lett. z) del DPCM 26.04.2020, il Mercato settimanale del
martedì resta sospeso;
· secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 1, lett. aa) del DPCM 26.04.2020 è consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché
la ristorazione con asporto da parte di ristoranti, pizzerie, gelaterie, laboratori,
pasticcerie, bar, chioschi, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali
e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi.
Il servizio di consegna a domicilio e di asporto potrà essere effettuato dalle ore 04,00
del mattino alle ore 23,00. Dovranno essere, inoltre, osservate le seguenti ulteriori norme:
gli ingressi agli esercizi commerciali dovranno avvenire in modo dilazionato, · dovrà in ogni caso
essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dovrà essere
impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
·l'accesso potrà avvenire esclusivamente indossando mascherina e guanti di protezione;
·le attività commerciali, le attività produttive, le farmacie, i tabaccai, le edicole sono tenute a
mettere a disposizione dei clienti soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, oltre a
disinfettare regolarmente le superfici.
Tutti le attività commerciali, le attività produttive, le farmacie, i tabaccai, le edicole
autorizzate, dovranno osservare le misure di cui agli Allegati 4, 5 e 6 del DPCM
26.04.2020.

IL SINDACO
Dott. GIOVANNI BURTONE

Allegati

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Allegato ORDINANZA DEL SINDACO N. 29 DEL 02.05.2020.pdf 394.42 KB
Allegato 2) ordinanza Pres Reg n. 18 del 30.04.2020.pdf 489.74 KB
Allegato 3) ordinanza n. 20 del 01.05.2020.pdf 104.43 KB
Allegato 4) deter.ne ag dogane monopoli prot. n. 125127 del 23.04.2020.pdf 82 KB
Allegato 5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONFRATERNITE.pdf 67.35 KB
Allegato DPCM 26 aprile 2020.pdf 4.44 MB
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