Emergenza COVID-19 - Nuove disposizioni a seguito dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020

Pubblicata il 03/06/2020
Dal 03/06/2020 al 17/06/2020

 
AVVISO PUBBLICO
Con il presente Avviso si pubblica l'Ordinanza Sindacale n. 36 del 03/06/2020 avente come oggetto: ìEmergenza COVID-19 - Nuove disposizioni a seguito dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020che riportiamo in sintesi di seguito:

IL SINDACO
 
ORDINA
a far data dal 3 giugno 2020, nel territorio di Militello in Val di Catania, oltre alle disposizioni di
cui al D.L. del 16.05.2020, n. 33, del DPCM 17.05.2020 e dell'Ordinanza contingibile e urgente
del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020, si applicano le disposizioni che
seguono:
secondo quanto previsto dall'art. 12, co. 3 dell'Ordinanza contingibile · e urgente del
Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020, nei giorni domenicali e festivi,
oltre a quelli individuati dalla precitata Ordinanza Regionale, è autorizzata l'apertura al
pubblico di tutti gli esercizi commerciali, compresi i generi alimentari, considerato che
Comune di Militello in Val di Catania è un Comune a vocazione turistica.
Permane la chiusura domenicale di supermercati, centri commerciali e outlet, secondo
quanto previsto dall'art. 12, co. 4 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana.
· Il Cimitero Comunale rimarrà aperto nei giorni feriali e festivi dalle ore 8,00 alle ore
13,00.
Resta esclusa la giornata del martedì destinata alla eventuale disinfezione e sanificazione.
L'ingresso al Cimitero avverrà solo dal cancello principale di Largo Cappuccini, ove verrà
effettuata la rilevazione della temperatura corporea.
Non sarà consentito l'accesso a quanti verrà rilevata una temperatura corporea superiore a
37,5 gradi.
E' assolutamente vietato l'ingresso con automezzi di qualsiasi tipo, ad eccezione dei
diversamente abili e/o fisicamente impediti muniti delle certificazioni come per legge.
L'ingresso al Cimitero è consentito esclusivamente indossando mascherine e guanti di
protezione.
Le Cappelle delle Confraternite potranno riaprire a condizione che siano rispettate le
misure organizzative di cui dall'art. 1, co. 1, lett. n) del DPCM 17.05.2020.
Inoltre, dovrà essere garantita la pulizia e opportune igienizzazioni e sanificazioni.
Dovranno essere messi a disposizione agli ingressi sistemi per la disinfezione delle
mani.
Le eventuali funzioni religiose dovranno svolgersi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1,
co. 1, lett. o) del DPCM 17.05.2020;
Gli atterramenti delle Cappelle delle Confraternite rimangono chiusi.
Sono consentite le cerimonie funebri nei luoghi di culto, nel rispetto · dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive Confessioni.
· Sono proibiti i cortei funebri prima e dopo la cerimonia.
· Il feretro dovrà essere trasportato al Cimitero con il mezzo della Ditta incaricata che è
ritenuta responsabile dell'osservanza di quanto prescritto.
In ogni caso, debbono essere indossate mascherine e guanti di protezioni e rispettata
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
· Ai sensi dall'art. 1, co. 9 del D.L. 16.05.2020 e dell'art. 16 dell'Ordinanza contingibile e
urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020, resta chiuso il Parco
Giochi di Viale Regina Margherita e l'area attrezzata per il gioco dei bambini all'interno
del Giardino Pubblico Vittorio Veneto (Villa Comunale) già opportunamente recintata al
fine di interdirne la fruizione.
L'accesso del pubblico al Giardino Vittorio Veneto (Villa Comunale) è condizionato al
rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. b) del DPCM 17.05.2020.
· Gli impianti sportivi di Viale Regina Margherita, con esclusione del Palazzetto dello Sport
e della Piscina Comunale, possono essere fruiti alle condizioni tutte di cui dall'art. 1, co. 1,
lett. e) del DPCM 17.05.2020 e dell'art. 15 della suddetta Ordinanza del Presidente della
Regione siciliana n. 22 del 02.06.2020.
E' consentita la fruizione dell'impianto di Piano Mole nel rispetto dall'art. 1, co. 1, lett. d)
del citato DPCM.
· Nel rispetto delle Linee guida di settore allegate all'Ordinanza contingibile e urgente del
Presidente della Regione Siciliana n. 22 del 02.06.2020, rimangono chiuse le Sale e i
Circoli Ricreativi - Culturali presenti sul territorio comunale in quanto, all'interno degli
stessi, non è possibile assicurare il distanziamento sociale.
Pur tuttavia, al fine di poter riaprire i locali, gli stessi potranno presentare apposito elaborato
dal quale si evincano le condizioni poste eventualmente in essere, nel rispetto delle
prescrizioni in materia di contenimento del contagio da COVID-19.
· In esecuzione di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. l) del DPCM 17.05.2020, sono
sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Per gli esercizi per i quali non vige obbligo di chiusura e per i quali può essere ripresa
la raccolta dei giochi e delle scommesse per come indicato nella Determinazione del Direttore
Generale dell'Agenzia Dogane Monopoli n. 125127/RU del 23 aprile 2020, considerate le
dimensioni dei locali, al fine di garantire il distanziamento, è consentito l'accesso ai locali di
una persona per volta munita di mascherina e guanti di protezione, oltre alla presenza di un
massimo di due operatori.
Dovranno, comunque, essere rispettate le linee guida di settore per il contenimento del
contagio da SARS - COV-2;
·Per il Mercato settimanale del martedì, restano in vigore le disposizioni tutte della
propria precedente Ordinanza n. 34 del 26.05.2020.
Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano dalla data del 3 giugno 2020 ed
hanno efficacia fino al 14 giugno 2020 compreso, salvo nuove disposizioni.
La presente revoca la precedente Ordinanza Sindacale n. 31 del 17.05.2020.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Provvedimento trovano, comunque,
integrale applicazione le disposizioni del D.L. del 16.05.2020, n. 33, del DPCM del 17.05.2020
e dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 22 del
02.06.2020.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul · sito Istituzionale,
sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima
diffusione;
·che la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Presidente della Regione Siciliana, al Sig.
Prefetto di Catania, al Direttore Generale dell’A.S.P. 3 di Catania, al Comando Stazione
Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale di Militello in Val di
Catania ed al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici.
La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, ha valore di
notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.
Tutte le Forze dell’Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono
incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.
INFORMA
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
 

IL SINDACO
F.to Dott. GIOVANNI BURTONE

Allegati

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