Provvedimenti per la pubblica incolumitā, la sicurezza ed il decoro urbano. Disciplina dell'attivitā di intrattenimento musicale e di vendita di alcolici e di bevande nel territorio comunale

Pubblicata il 19/06/2020
Dal 19/06/2020 al 01/11/2020

AVVISO PUBBLICO


Con il presente Avviso si pubblica l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 19/06/2020 avente come oggetto:Provvedimenti per la pubblica incolumità, la sicurezza ed il decoro urbano. Disciplina dell'attività di intrattenimento musicale e di vendita di alcolici e di bevande nel territorio del Comune di Militello In Val di Catania. Periodo Estivo 2020 , che riportiamo in sintesi di seguito:.

IL SINDACO

 
ORDINA

a far data dall'adozione della presente e fino al 31 Ottobre 2020, ai titolari degli esercizi
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di circoli e/o associazioni culturali,
ai titolari di tutti gli esercizi commerciali abilitati alla vendita da asporto, per il consumo sul posto
e comunque per tutti quegli esercizi ove all'attività principale si accompagnino emissioni sonore,
in deroga ai limiti per l'emissione di diffusioni sonore di cui ai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997
e D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215, in previsione del protrarsi fino a tarda ora delle serate estive
principalmente nei giorni prefestivi e festivi,
E' CONSENTITA
l'attività di intrattenimento musicale nelle aree esterne di rispettiva pertinenza, legittimamente
occupate:
·nei giorni feriali fino alle ore 24,00;
·nei giorni prefestivi e festivi fino alle ore 01,00 del giorno successivo;
·nei giorni 10 luglio, 17, 18, 24 e 25 agosto, 15 e 16 settembre 2020 fino alle ore 01,00
del giorno successivo;
durante il periodo estivo compreso tra la data di adozione della presente · Ordinanza e il 31
ottobre 2020, nelle ore pomeridiane viene esclusa l'attività d'intrattenimento e/o
diffusione musicale durante la fascia oraria compresa tra le ore 14,00 e le ore 17,00.
DISPONE
· la deroga temporanea ai limiti di rumorosità previsti dai D.P.C.M. 01.03.1991, 14.11.1997
e 16.04.1999, n. 215 nei giorni prefestivi e festivi e nei giorni 10 luglio, 17, 18, 24 e 25
agosto, 15 e 16 settembre 2020 fino alle ore 01,00 del giorno successivo.
Le medesime attività di intrattenimento sono autorizzate all'interno degli esercizi pubblici negli
orari sopra determinati, secondo i giorni di calendario individuati e nel rispetto delle norme che
regolano i limiti delle emissioni sonore.
ORDINA
a tutti i titolari di esercizi pubblici di vendita, anche da asporto, e somministrazione di bevande di
qualunque tipo e specie, ai gestori di attività commerciali (ivi compresi le attività ambulanti e/o in
esercizio mediante distribuzione automatizzata), nonché ai titolari o gestori di circoli privati o
associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci e ai titolari o gestori
di attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e/o attività similari che
operano sul territorio del Comune di Militello in Val di Catania e comunque a tutti quegli esercizi
ove all'attività principale si accompagnino emissioni sonore, ferme restando le prescrizioni e
quant'altro stabilito dalla normativa vigente in materia, che nel periodo compreso tra la data
di adozione del presente Provvedimento ed il 31 ottobre 2020:
1.E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche
e superalcoliche di ogni gradazione ai minori di anni 18, così come stabilito dalla D.L. n.
14 del 20.02.2015;
2.E' VIETATA, dalle ore 22,00 alle ore 06,00 del giorno successivo, la vendita per
asporto di alcolici e superalcolici.
Ne è consentita, invece, la somministrazione e la conseguente consumazione all'interno
dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza
dell'attività.
3.E' VIETATA la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro,
anche se dispensate da distributori automatici;
4.E' VIETATO somministrare bevande in bicchieri che non siano di plastica o di materiale
biodegradabile e, a sua volta, abbandonare i bicchieri vuoti al di fuori degli appositi
contenitori.
I divieti di cui ai punti 3 e 4 della presente Ordinanza, non operano nel caso in cui la
somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree
del pubblico esercizio e/o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza dell'attività, legittimamente
autorizzata all'occupazione di suolo pubblico.
5.E' FATTO OBBLIGO, ai titolari e gestori delle attività commerciali, di garantire il
conferimento dei rifiuti nei contenitori appositamente collocati nelle adiacenze dei locali, al
fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti da parte dei clienti e/o
avventori nei cui confronti viene effettuata la somministrazione e di rispettare quanto
regolato in materia di raccolta differenziata;
6.E' FATTO OBBLIGO, a fine degli eventi e/o dell'attività giornaliera, di assicurare
l'assoluto ripristino della pulizia, dell'igiene e del decoro delle aree antistanti l'esercizio,
avendo cura di recuperare qualsiasi cosa eventualmente abbandonata dopo la
consumazione.
Al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli ed a tutela dell'incolumità, dell'ordine e della
sicurezza pubblica, per le altre motivazioni indicate in premessa:
7.E' FATTO DIVIETO a chiunque di introdurre bottiglie o contenitori di vetro per il consumo
di bevande all'interno di piazze, parchi, giardini, aree pubbliche;
E' FATTO, altresì, DIVIETO di consumare in luogo pubblico bevande 8. contenute in
bottiglie, bicchieri o contenitori di vetro o contenitori non biodegradabili e di non facile
smaltimento e, in ogni caso, abbandonare i bicchieri vuoti fuori dagli appositi contenitori.
Prescrizioni da rispettare.
Durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento disciplinata dal presente Provvedimento, i
titolari degli esercizi come sopra individuati,dovranno procedere a:
osservare scrupolosamente la normativa e le disposizioni introdotte dalla presente Ordinanza in
materia di inquinamento acustico;
rispettare le norme in materia di inquinamento acustico secondo i limiti di emissioni previsti dal
D.P.C.M. 14/11/97, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature idonee a limitare la potenza della
sorgente sonora.
In ogni caso l'attività musicale in spazio esterno non potrà superare i 70 (DB) fino alle ore 22.00
ed i 60 (DB) dalle ore 22,00 e fino al limite orario come sopra individuato.
Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura,
per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza;
vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni, al
riposo delle persone ed al libero transito pedonale e veicolare nelle zone attigue all'esercizio,
anche con soste selvagge dei propri autoveicoli;
vigilare e chiedere, quando ne ricorrano i suddetti presupposti, ivi compreso il pregiudizio per
l'igiene e la salute pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine;
garantire il rispetto della disciplina in materia di raccolta differenziata dei rifiuti, assicurando la
pulizia delle aree antistanti l'esercizio ed avendo cura di procedere al recupero dei contenitori –
lattine, bottiglie, bicchieri ecc. – ivi dispensati;
porsi in regola con quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia di occupazione di
spazi ed aree pubbliche;
esporre idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile, sul contenimento delle emissioni
sonore, sulle sanzioni previste per il disturbo della quiete pubblica e la violazione delle norme a
tutela della salute e dell'igiene e del patrimonio artistico, culturale ed ambientale;
collocare nelle adiacenze dei locali idonei contenitori atti a prevenire e a contrastare il fenomeno
di abbandono di rifiuti da parte dei clienti e/o avventori nei cui confronti viene effettuata la
somministrazione;
provvedere in maniera opportuna ed efficace, laddove non autorizzati da concessioni
all'occupazione di area pubblica a carattere permanente e continuativa, a rendere inutilizzabili da
eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali;
obbligo, a fine degli eventi e/o dell'attività giornaliera, di assicurare l'assoluto ripristino della
pulizia, dell'igiene e del decoro nel raggio di mt. 100 dall'area pubblica dell'esercizio
commerciale;
osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in premessa indicate, ivi comprese le
successive mm.ii. e le disposizioni di cui ai Regolamenti Comunali ed in materia di T.U. sugli
EE.LL.
SANZIONI.
Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/81.
Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi
che con la presente Ordinanza ugualmente si richiamano, chiunque violi il disposto della
presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa d'importo
variabile da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi di quanto normato dall'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che la violazione non costituisca reato ai sensi degli
artt. 650 e 659 c.p.
E' prevista la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo
cautelare delle apparecchiature e/o degli strumenti di diffusione dei suoni e/o dei rumori, ai sensi
dell'art. 13 della L. 689/81.
E' prevista, altresì, la contestuale applicazione della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo cautelare delle bevande in bottiglia/contenitori in vetro e lattine detenute
all'interno del P. E. che non ha rispettato la limitazione di vendita per asporto prevista nella
presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, per cinque giorni consecutivi, fatta salva
l'eventuale confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 20, comma III, della stessa L. 689/81.
Per i casi di mancata osservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicherà
quanto previsto dalle normative di riferimento.
Nei casi di abusi contemplati dal R.D. 773/193, posti in essere dal titolare dell'esercizio pubblico
al quale viene contestata la violazione accertata, si applicano le seguenti ulteriori sanzioni:
A) alla terza violazione accertata è disposta la sospensione dell'attività per tre giorni;
B) dalla quarta violazione in poi, ad ogni violazione, è disposta la sospensione dell'attività per
cinque giorni.
D I S P O N E
che il presente Provvedimento:
avrà efficacia dal giorno della sua emanazione e fino al 31 ottobre · 2020 compreso;
·venga pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul Sito Istituzionale, sull'App e sulla pagina
Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima diffusione;
·sia trasmesso a mezzo Pec, per opportuna conoscenza e/o per le relative competenze, al
Sig. Prefetto di Catania, al Sig. Questore di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei
Carabinieri di Catania, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'Asp 3
di Catania, al Comando Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di
Polizia Locale ed al Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali del
Comune di Militello in Val di Catania.
La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, ha valore di
notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.
Il Comando di Polizia Locale di Militello in Val di Catania in via prioritaria, e tutte le
Forze dell’Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio, sono incaricati
di fare osservare la presente Ordinanza.
A V V E R T E
chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
·ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione
della presente Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
·ricorso al T.A.R. di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
·ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre
entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).
 

Allegati

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