Emergenza COVID-19 - Proroga disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 6.11.2020

Pubblicata il 03/12/2020
Dal 03/12/2020 al 13/12/2020

AVVISO PUBBLICO

Con il presente Avviso si pubblica l'Ordinanza Sindacale n. 71 del 03/12/2020 avente come oggetto:Emergenza COVID-19 - Proroga disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 6.11.2020, che riportiamo in sintesi di seguito:.

IL SINDACO

ORDINA
le disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. 63 del 6.11.2020 sono prorogate fino al
giorno 13 dicembre 2020.
Per quanto attiene i bar, chioschi, pub, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, · ecc., valgono
le disposizioni di cui al DPCM 3.11.2020.
E' comunque vietata la somministrazione ai tavoli all'esterno delle attività.
Pertanto, i titolari dei precitati esercizi commerciali dovranno provvedere al ritiro di
tavoli, sedie ed ogni quant'altro collocato nelle aree esterne di pertinenza della
propria attività o, in alternativa, a posizionarli in maniera tale da impedirne l'utilizzo.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del Decreto Legge n. 33/2020, convertito con modificazioni
dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui
all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza
sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto
previsto dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica,
altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30
giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 4,
comma 3, del Decreto Legge n. 19 del 2020.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità statali sono irrogate dal Prefetto.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e locali sono irrogate
dalle Autorità che le hanno disposte.
Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di
Militello in Val di Catania e l'Autorità competente è il Sindaco.
Le disposizioni della presente Ordinanza entreranno in vigore il 4 dicembre 2020 e
saranno efficaci fino al 13 dicembre 2020, tranne ulteriori disposizioni degli Organi
competenti.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Provvedimento trovano, comunque,
integrale applicazione le disposizioni del D.L. del 16.05.2020, n. 33, del DPCM 3.11.2020 e
dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 63 del
28.11.2020.
DISPONE
che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul · sito Istituzionale,
sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima
diffusione;
· che la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Presidente della Regione Siciliana, al Sig.
Prefetto di Catania, al Direttore Generale dell’A.S.P. 3 di Catania, al Comando Stazione
Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile
dell'Area Servizi Tecnici ed al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Attività
Produttive del Comune di Militello in Val di Catania.
La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, ha valore di
notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.
Tutte le Forze dell’Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono
incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.
INFORMA
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegati

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Allegato atto copia conforme.pdf 282.27 KB
Allegato ordinanza sindaco n. 63 del 06.11.2020.pdf 362.23 KB

Categorie Sindaco
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