Emergenza COVID-19 - Ulteriore proroga delle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 6.11.2020, gią prorogate con Ordinanza Sindacale n. 71 del 3.12.2020

Pubblicata il 05/01/2021
Dal 05/01/2021 al 15/01/2021

AVVISO PUBBLICO

Con il presente Avviso si pubblica l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 05/01/2021 avente come oggetto: Emergenza COVID-19 - Ulteriore proroga delle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale n. 63 del 6.11.2020, già prorogate con Ordinanza Sindacale n. 71 del 3.12.2020., che riportiamo in sintesi di seguito:.
IL SINDACO
 
ORDINA
nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania, oltre a quanto previsto dai vigenti
DPCM e Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, a far data da
mercoledì 6 gennaio 2021 e fino venerdì 15 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di
cui alla propria Ordinanza n. 63 del 6.11.2020, già prorogate con Ordinanza n. 71 del
3.12.2020.
Si dispone, inoltre, quanto segue:
chiusura alle ore 18,00 delle attività di cui al Codice ATECO “· 56.30.00” (bar, pub,
chioschi, birrerie, caffetterie, enoteche, ecc.);
· a tutte le altre attività, dalle ore 18,00 in poi, non è comunque consentito il servizio
d'asporto di cui al Codice ATECO “56.30.00”.
Resta, in ogni caso, consentita la consegna a domicilio degli alimenti previsti nel
precitato Codice ATECO.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del Decreto Legge n. 33/2020, convertito con
modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da
quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni delle disposizioni della presente
Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a
quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica,
altresì, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30
giorni. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 4,
comma 3, del Decreto Legge n. 19 del 2020.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità statali sono irrogate dal
Prefetto.
Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità regionali e locali sono irrogate
dalle Autorità che le hanno disposte.
Il destinatario dei proventi derivanti dall'applicazione della presente Ordinanza è il Comune di
Militello in Val di Catania e l'Autorità competente è il Sindaco.
Le disposizioni della presente Ordinanza entreranno in vigore mercoledì 6 gennaio
2021 ed avranno efficacia fino a venerdì 15 gennaio 2021, tranne ulteriori disposizioni
degli Organi competenti.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente Provvedimento trovano, comunque,
integrale applicazione le disposizioni del D.L. del 16.05.2020, n. 33, del DPCM 3.12.2020 e
dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 64 del
10.12.2020.
DISPONE
·che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul sito Istituzionale,
sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima
diffusione;
·che la stessa sia trasmessa a mezzo Pec: al Presidente della Regione Siciliana, al Sig.
Prefetto di Catania, al Direttore Generale dell’A.S.P. 3 di Catania, al Comando Stazione
Carabinieri di Militello in Val di Catania, al Comando di Polizia Locale, al Responsabile
dell'Area Servizi Tecnici ed al Responsabile del Servizio Sviluppo Economico, Attività
Produttive del Comune di Militello in Val di Catania.
La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, ha valore di
notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.
Tutte le Forze dell’Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio sono
incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.
INFORMA
che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Catania nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Allegati

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Allegato atto copia conforme.pdf 300.47 KB

Categorie Sindaco
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