Ordinanza contingibile e urgente - Divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio del Comune di Militello

Pubblicata il 12/04/2021
Dal 12/04/2021 al 16/05/2021

AVVISO PUBBLICO

Con il presente Avviso si pubblica l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 12/04/2021 avente come oggetto Ordinanza contingibile e urgente - Divieto temporaneo di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico del territorio del Comune di Militello in Val di Catania (CT), h 24 di tutti i giorni della settimana, dal 12 aprile 2021 al 16 maggio 2021. . , che riportiamo in sintesi di seguito:
 
IL SINDACO
Premesso che:
tra i fenomeni di devianza, l’eccessivo consumo di bevande alcoliche, · da parte di persone
che stazionano negli spazi pubblici, comporta l’inevitabile conseguenza del manifestarsi di
schiamazzi che non solo turbano la quiete pubblica ma determinano anche l’abbandono
indiscriminato, dopo l’uso, di lattine, bottiglie e/o contenitori di vetro, spesso ridotti in frantumi,
nei giardini, nelle piazze, sulla sede stradale, sui marciapiedi, ecc.;
· nelle ultime settimane si registrano sempre più frequenti assembramenti di persone, spesso
giovani, anche minorenni, che acquistano bevande alcoliche con modalità da asporto e,
sovente, si ritrovano a consumare le stesse sia in prossimità degli esercizi commerciali
abilitati alla vendita e/o alla somministrazione di bevande, sia nelle pubbliche piazze, per le
vie cittadine, nelle aree adibite a verde e nelle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
· in alcune zone del paese, in particolare presso il Piazzale Sebastiano D'Immè, area
alimentare del Mercato, si è determinata una situazione di gravissimo degrado legata al
consumo di bevande alcoliche e non, contenute in lattine e/o bottiglie o contenitori di vetro,
da parte di persone che stazionando negli spazi pubblici, spesso, abbandonano e riducono in
frantumi i contenitori, comportando il danneggiamento dell’arredo urbano, pregiudizio al
decoro ed azioni di disturbo alla quiete pubblica;
Considerato che la predetta situazione è connessa, sia pur parzialmente, al consumo delle
bevande alcoliche che le persone acquistano per asporto negli esercizi commerciali e pubblici e
consumano in strade, piazze, aree adibite a verde e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
Riscontrato che tali occasioni di assembramento e aggregazione che vengono a crearsi sulle
aree pubbliche, a volte anche in spazi limitati, costituite per lo più da giovani che non fanno
nemmeno utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, possono determinare grave
pregiudizio per la sicurezza e la salute pubblica in questo periodo di emergenza sanitaria di
rilevanza internazionale a seguito della pandemia da Covid-19;
Considerato che le bevande alcoliche vendute per asporto vengono consumate sul suolo
pubblico e i relativi contenitori vengono successivamente abbandonati senza alcun riguardo per
la pulizia dei luoghi, in contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato costituendo fonte
di pericolo per i soggetti che abitano e transitano in quei luoghi e, in generale, per la collettività;
Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini relativamente ai
descritti fenomeni;
Rilevato, tra l'altro, che tali deprecabili comportamenti producono una particolare percezione di
insicurezza e di degrado e compromettono le comuni regole di vita civile;
Ritenuto che ragioni di pubblico interesse inducono ad adottare un idoneo provvedimento volto
a salvaguardare la sicurezza urbana nonché a tutelare l’incolumità pubblica ed evitare possibili
pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici, avendo invece pieno diritto a fruirne in
condizioni di assoluta serenità e sicurezza;
Ravvisato che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo/abuso di alcol
hanno assunto, con l’approvazione della Legge 125/2001 “Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcol correlati”, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, è compito dell’Amministrazione
Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di
alcolici, specialmente da parte della popolazione giovanile, al fine di evitare il verificarsi di
episodi che minacciano la quiete, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti;
Richiamati:
l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii., · che prevede che il
Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente
locale adotta ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale, in
relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e
della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del
riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
· l’articolo 54, comma 1, lett. c e d, comma 2 e commi 4 e 4-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm. ed ii., che prevede che il Sindaco adotta provvedimenti concernenti l'incolumità
pubblica diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione e provvedimenti concernenti la
sicurezza urbana diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di
illegalità quali, tra l’altro, episodi di illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche
legati all'abuso di alcool;
Ritenuto doveroso, pertanto, in virtù di tutto quanto sopra richiamato, adottare un'ordinanza che
preveda per l'intera giornata (h 24) di tutti i giorni della settimana, il divieto temporaneo di
consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore, su tutte le
aree pubbliche insistenti sul territorio comunale di Militello in Val di Catania, per le motivazioni
strettamente correlate anche alla forte attualità delle esigenze di contenimento della pandemia
da Covid-19;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile e urgente
tesa ad assicurare un ordinato e sereno svolgimento della vita civile, evitare episodi che
possano pregiudicare la quiete pubblica, la vivibilità e il decoro del centro urbano, prevenire
comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, salvaguardare l'incolumità delle
persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati, contrastando il consumo di alcolici;
􀀁Visti:
· l'art. 689 del Codice Penale;
· la Legge 125/2001;
· il D.P.C.M. Del 14/01/2021 avente ad oggetto" misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid–19";
· l'art. 7/bis del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni previste per le
violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
· l'art. 16 della Legge 689/1981 e ss.mm. ed ii.;
Dato atto che della presente Ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di
Catania con PEC prot. n. 6839 del 09.04.2021, conformemente a quanto previsto dal 4° comma
dell'art. 54 D.Lgs. 267/2000;
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza,
􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁􀀁ORDINA
a decorrere dal 12 aprile 2021 e fino al 16 maggio 2021, h 24 di tutti i giorni della
settimana, E' FATTO DIVIETO ASSOLUTO di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione e in qualsiasi contenitore, su tutte le aree pubbliche insistenti sul territorio del
Comune di Militello in Val di Catania, precisando che nel territorio vengono, altresì,
ricomprese tutte le aree verdi e tutte le aree e zone fruibili e accessibili pubbliche o ad uso
pubblico.
Il divieto non opera nel caso in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali autorizzati alla
somministrazione di alimenti e bevande o nelle aree pubbliche esterne dell’attività
legittimamente autorizzate, sempre nel pieno rispetto degli orari consentiti e delle norme
anti-Covid.
Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi e
regolamenti – le violazioni alla predetta ordinanza saranno punite con una sanzione
amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 e un massimo di € 500,00 – a norma
dell’art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., salvo che costituiscano
reato ai sensi degli artt. 650 e 659 del C.P..
Le disposizioni della presente Ordinanza hanno efficacia dal 12 aprile 2021 e fino
16 maggio 2021 compreso.
DISPONE
· che la presente Ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale, sul sito Istituzionale,
sull'App e sulla pagina Facebook del Comune di Militello in Val di Catania, per la massima
diffusione;
· che sia trasmessa a mezzo Pec, per le relative competenze, al Sig. Prefetto di Catania, alla
Questura di Catania, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Catania, al
Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, all'Asp 3 di Catania, al Comando
Stazione Carabinieri di Militello in Val di Catania ed al Comando di Polizia Locale del
Comune di Militello in Val di Catania.
La pubblicazione del presente Provvedimento all'Albo Pretorio Comunale, ha valore di
notifica, anche individuale, a quanti interessati dalle presenti disposizioni.
Tutte le Forze dell’Ordine e gli Agenti della Forza Pubblica operanti sul territorio
sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.
INFORMA
chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre:
· ricorso gerarchico al Prefetto di Catania entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente
Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Militello in Val di Catania;
· ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania nel termine di 60 (sessanta) giorni
decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di
Militello in Val di Catania;
· ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o della Regione Siciliana, per soli motivi
di legittimità, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione (D.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199).

Allegati

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Allegato atto copia conforme.pdf 373.67 KB

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